Art. 9.
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).

      1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, il «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine», le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
      2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 e iscritte in aumento delle dotazioni di competenza e di cassa delle competenti voci di bilancio le somme necessarie:

          a) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

          b) per aumentare gli stanziamenti delle voci di bilancio aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e con la riscossione delle entrate.

      3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco delle voci di cui alla lettera b) del comma 2 da approvare con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.

 

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